Art. 2.

      1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
      In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;

          2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».